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15 Ottobre 2016
ZOOTECNIA: CON ETICHETTA LATTE OBBLIGATORIA SALVE STALLE E 5 FORMAGGI APUO-LUNIGIANESI, ORA TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ AL BANCO FRIGO

Con etichetta sul latte obbligatoria salve le stalle ed i formaggi autoctoni. Vincono la trasparenza, la tracciabilità e la tenacia di Coldiretti. Sospiro di sollievo per le stalle apuo-lunigianesi sopravvissute alla crisi che aspettavano questa notizia da molto tempo. Ma si tratta di una buona notizia anche per 90mila famiglie della provincia di Massa Carrara che finalmente potranno sapere da quale paese arriva il latte ed il suo percorso: elementi utili per scegliere consapevolmente di fronte alla vetrina del fresco. Basti pensare che 3 cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri così come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero. Il problema è che nessuno lo sa perché non è obbligatorio riportarlo in etichetta. Questo fino a poche ore fa. Dal 1 gennaio tutto cambierà. In positivo per allevatori e consumatori. L’Unione europea ha infatti dato il via libera alla richiesta italiana, fortemente sostenuta da Coldiretti, di indicare l’origine in etichetta per il latte UHT e i prodotti lattiero-caseari. Sono scaduti, infatti, alle ore 24 del 13 ottobre, senza obiezioni, i tre mesi dalla notifica previsti dal regolamento 1169/2011 quale termine per rispondere agli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Dopo l’etichettatura obbligatoria dell’olio, Coldiretti incassa un altro storico risultato. “Nei mesi scorsi – spiega Vincenzo Tongiani, Presidente Coldiretti Massa Carrara - abbiamo denunciato una crisi senza precedenti che ha provocando la strage delle stalle del nostro territorio che si sono sensibilmente ridotte ma anche la concorrenza sleale ed i danni all’immagine ai nostri cinque formaggi autoctoni espressione secolare della pastorizia lunigianese. Mi riferisco alla caciotta della Lunigiana, al formaggio caprino delle apuane, al pecorino della costa apuana, al pecorino della Lunigiana e alla ricotta di pecora massese”. L’indicazione di origine risponde all’esigenza di trasparenza degli italiani, che secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle Politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l'etichetta riporti il Paese d'origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione. “E’ un risultato storico – conclude Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti Massa Carrara – che va a sommarsi alle altre importanti vittorie di cui Coldiretti è stata protagonista: penso all’abolizione dell’Imu e dal prossimo anno dell’Irpef, all’etichettatura per l’olio che significa tutelare il vero olio tricolore e alle carni di maiale, agnello e capretto. L’etichetta per il latte significa tutelare le stalle e la filiera. L’Italia ha preso la strada giusta”.
Cosa cambierà? Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari che dovrà essere indicata in etichetta con: “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”; “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato” “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte: nome del paese”. Se invece le operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi UE” per l’operazione di trasformazione. Infine, se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di trasformazione.

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