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16 Marzo 2010
Rifiuti, prorogati i termini di iscrizione al Sistri

Con il decreto ministeriale 15 febbraio 2010 è stata disposta la proroga di 30 giorni dei termini previsti per l’iscrizione delle imprese al Sistri, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che sarà operativo da questa estate.
Ora le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che effettuano il trasporto in conto proprio, iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n.152/06) che hanno fino a cinquanta dipendenti devono iscriversi al Sistri entro il 29 aprile 2010. Per questo gruppo di imprese,  il sistema sarà operativo dal 12 agosto 2010, data a partire dalla quale sarà, quindi, obbligatorio inserire i dati nel sistema informatico attraverso i dispositivi Usb.
Le imprese che non producono più di due tonnellate di rifiuti pericolosi, le imprese agricole che hanno un volume di affari annuo inferiore agli ottomila euro e le imprese che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, quando obbligate ad iscriversi, possono farsi assistere dalle proprie associazioni di categoria per la gestione degli adempimenti informatici necessari all’inserimento dei dati relativi alla produzione o alla movimentazione dei rifiuti.
Si ricorda che non sono obbligati all’iscrizione, pur potendo aderire al sistema Sistri su base volontaria, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (iscritte all’Albo dei gestori ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006). Tali soggetti potranno iscriversi a partire dal 12 agosto.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito dell’intervento della Coldiretti, è stata approvata una specifica deroga dall’obbligo di iscrizione a vantaggio delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti previa convenzione a un circuito organizzato di raccolta (ad esempio accordi di programma o convenzioni con soggetti pubblici o privati).
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono esonerati espressamente dall’iscrizione gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
Tale previsione risulta riferita sia all’ipotesi di conferimento effettuato dall’imprenditore al gestore del centro, sia all’ipotesi di ritiro “porta a porta” effettuato da un incaricato di quest’ultimo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COLDIRETTI

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