Dal 15 ottobre scatta anche nei campi l’obbligo del Green pass, il certificato verde che ogni lavoratore deve esibire, a prescindere dal fatto che l’attività sia al chiuso o all’aperto. Un adempimento che arriva con la vendemmia e la raccolta delle mele in pieno svolgimento e quella delle olive appena iniziata, ma anche con circa il 25% della forza lavoro, tra italiani e stranieri, senza vaccinazione.
Chi deve esibire il Green pass in agricoltura
Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda quale che sia il rapporto di lavoro inclusi i collaboratori (coordinati e continuativi/occasionali), i tirocinanti, i distaccati, i somministrati, i volontari, i soci lavoratori, il Legale rappresentante/Amministratore, i coadiuvanti familiari ed i lavoratori della ditta appaltatrice.
Anche eventuali professionisti che dovessero accedere ai luoghi di lavoro per motivi inerenti alla professione (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, etc.) devono essere assoggettati a controllo.
Atti e documenti che il datore di lavoro è tenuto a predisporre
- Informativa ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021 e le modalità con le quali verranno eseguiti. Al fine di organizzare l’attività lavorativa nella comunicazione il datore di lavoro potrà anche richiedere con un preavviso ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione preventiva all’azienda che il lavoratore è obbligato a riscontrare;
- Lettera di nomina del soggetto delegatoal controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo;
- In caso di lavoratore privo di un Green pass, formale attestazione sottoscritta dal verificatore e lavoratore attestante data e ora e motivo dell’allontanamento. Copia della comunicazione dovrà essere inviata al servizio gestione del personale per le ritenute del caso;
- Lettera di contestazione disciplinarein caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass
Chi è esentato dal Green pass
Fatti salvi i casi previsti dalla legge (ad esempio i clienti dei servizi di ristorazione che accedono all’interno di una struttura ricettiva come un agriturismo) i clienti e gli utenti dei servizi erogati dall’azienda non sono soggetti a controllo.
Sono inoltre esentati dal possesso del green pass i soggetti esentati per motivi di salute dalla vaccinazione ma devono esibire un’idonea certificazione medica (cartacea fino al 30 novembre 2021) resa da: medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Come si deve controllare il Green pass
La verifica verrà eseguita utilizzando l’applicazione App VerificaC19 da scaricare sul telefono smartphone.
Qualora l’identità dell’interessato non sia nota al verificatore questi potrà richiedere l’esibizione di un documento di identità per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici del green pass con quelli del documento esibito
Attenzione: in nessun caso potranno essere acquisiti e trattati i dati del soggetto controllato, nessuna copia del green pass o del documento di identità potrà essere pretesa.
Quando e dove effettuare il controllo del Green pass
I controlli vanno di regola eseguiti giornalmente all’atto dell’accesso in azienda dei soggetti da controllare.
Possono anche essere eseguiti durante la giornata lavorativa ed anche a campione (non inferiore al 20% dei soggetti da controllare a rotazione) ma in questo secondo caso deve essere preventivamente formalizzata la modalità di campionamento.
Allontanamento dal posto di lavoro e sanzioni per chi non ha il Green pass
Il lavoratore che non è in possesso, all’atto del controllo, della certificazione verde (oppure è scaduta o comunque non valida) non potrà essere ammesso al lavoro e verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel caso al lavoratore deve essere formalizzata per iscritto l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità.
Attenzione:
- durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né diretta né indiretta o differita
- la sospensione comunque non è una sanzione disciplinare
- in ogni caso il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
La sanzione viene invece subita dal lavoratore qualora, eludendo i controlli acceda comunque ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro).
Questa sanzione verrà irrogata dal Prefetto, ricevuta dal datore di lavoro la relativa segnalazione
In questo caso inoltre per la violazione commessa il lavoratore è soggetto anche all’avvio di una procedura disciplinare secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato e dalla legge 300/70
Anche il datore di lavoro è soggetto a sanzione in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)
Anche questa sanzione verrà irrogata dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.