In occasione della vendemmia molte aziende agricole si trovano nella necessità di far ricorso a manodopera extra-aziendale. Di seguito si riepilogano le diverse tipologie di rapporti che possono essere legittimamente istaurati tra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia (o in altre operazioni di raccolta quali olive, ortaggi, ecc.).
1- Assunzione Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato (OTD)
Il Contratto Collettivo Territoriale per gli Operaia Agricoli delle provincie di Firenze e Prato, stabilisce uno specifico inquadramento per i lavoratori dipendenti impiegati esclusivamente nella raccolta dei prodotti agricoli, che prevede una paga oraria lorda di euro 7,50.
2- Prestazione Agricola di lavoro subordinato occasionale (Articolo 1 commi da 342 a 354 legge 197/2022)
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale (come la vendemmia) non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore. Possono essere assunti con questa formula: i Disoccupati (compresi i percettori di Reddito di Cittadinanza, indennità NASpI e DIS-COLL), i Pensionati e Studenti (giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi). I redditi percepiti dai lavoratori sono esenti da IRPEF.
3- Scambio di Manodopera tra Coltivatori Diretti
E’ un istituto regolato dall’art. 2139 del Codice Civile, il quale prevede che tra Coltivatori Diretti Iscritti all’INPS è ammesso lo scambio di mano d’opera a condizione che non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro delle prestazioni rese (vedi Circolare INPS 126/2009).
4-Prestazioni di Parenti
E’ un istituto regolamentato dall’art. 74 del D.Lgs 276/2003 in quale prevede che NON vi è obbligo di assunzione (o di altro inquadramento previdenziale assicurativo) per i parenti ed affini fino al quarto grado che lavorano occasionalmente e gratuitamente per conto di un imprenditore agricolo. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 37 del 10/06/2013, ha stabilito che la prestazione si intende “occasionale o ricorrente di breve periodo” se ha una durata annuale inferiore a 10 giorni.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento anche in relazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavori (D. Lgs 81/2008).